È stata approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati lo scorso 30 giugno, il  disegno di legge europea 2015-2016 (C. 3821).


La Legge europea, insieme  alla Legge di delegazione europea,  è lo strumento di adeguamento all’ordinamento dell’Unione Europea: i due strumenti  sostituiscono la vecchia legge comunitaria annuale.  Mentre il contenuto  della  legge di delegazione europea, in corso di discussione alla Senato (S. 2345), è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione Europea, la Legge europea, contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Tra le novità contenute nella nuova legge, l’articolo 10 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età, per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

In particolare,  il comma 1, lett. a) della nuova norma sostituisce il comma 1 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 286/1998 (T.U. Immigrazione) , prevedendo che, al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante, venga rilasciato “un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età” ovvero “un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà dunque essere iscritto, come nell’attuale versione della norma, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori.

Si ricorda che il minore convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del

genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole.

Come conseguenza delle modifiche apportate, il comma 1, lettera b) dell’articolo10  abroga il comma 2 dell’articolo 31, che prevedeva che al minore venisse rilasciato, solo al compimento del quattordicesimo anno di età, “un permesso di soggiorno per motivi familiari validi fino al compimento della maggiore età”, ovvero “una carta di soggiorno”;.

Il secondo comma dell’articolo 10 interviene conseguentemente  modificando l’articolo 28, comma 1, lettera a), (sui permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l’espulsione o il respingimento) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, prevedendo la soppressione delle parole “salvo l’iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia”.

Infine, il comma 3 della nuova norma, detta una disposizione di carattere transitorio, stabilendo che una volta entrata in vigore la nuova legge, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario, al minore di anni quattordici già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario venga rilasciato il permesso di soggiorno autonomo.

(Fonte: Camera dei Deputati)

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